09 Nov Dispositivi anti abbandono obbligo: cosa prevede la legge
Sono stati purtroppo numerosi negli ultimi anni i casi di fatali distrazioni che hanno portato all’abbandono di minori all’interno dei veicoli. Per questo il Governo ha deciso di intervenire in modo mirato, per tentare di evitare questo tragico rischio: queste dimenticanze sono infatti tanto impensabili quanto diffuse, in un mondo di frenesia e stress che porta a compiere gesti ripetitivi e meccanici.
Ma cosa prevede esattamente il cosiddetto decreto salva bebè? Come adeguarsi e quali sanzioni si rischiano in caso di infrazione?
La normativa sui dispositivi anti abbandono
È stata la legge legge numero 117 del 1 ottobre 2018 ad avere apportato alcune modifiche sostanziali all’articolo 172 del Codice della Strada, che disciplina l’utilizzo delle cinture di sicurezza nonché dei sistemi di ritenuta per bambini.
A partire dal 7 novembre 2019, il regolamento di attuazione del nuovo articolo 172 (adottato con decreto n.122/2019 del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti) ha obbligato tutti coloro che trasportano sul proprio veicolo bambini di età inferiore ai 4 anni ad utilizzare speciali dispositivi anti abbandono, per scongiurare il rischio di distrazioni.
Controlli e sanzioni non sono scattati però fino a marzo del 2020, per consentire ai genitori di adeguarsi alla nuova legge, anche sfruttando all’occorrenza il cosiddetto Bonus Seggiolino, ossia un contributo economico di 30 euro messo a disposizione dallo stato, da usare per l’acquisto di seggiolini o sistemi anti abbandono.
Cosa prevede la legge sui dispositivi anti abbandono?
Il sopracitato regolamento del MIT disciplina la nuova normativa dei dispositivi anti abbandono ed individua i requisiti tecnici e funzionali che essi devono possedere per essere a norma. Conoscere queste informazioni è fondamentale per tutti i genitori che vogliono adeguarsi alla nuova legge ed evitare onerose sanzioni.
Innanzitutto, la legge sui dispositivi anti abbandono prevede che essi possano essere:
- integrati nel sistema di ritenuta per bambini
- una dotazione di base al veicolo condotto o un accessorio dello stesso, compreso nel suo fascicolo di omologazione
- indipendenti sia dal veicolo che dal sistema di ritenuta
Due allegati al decreto elencano le peculiarità che devono caratterizzare i dispositivi anti abbandono perchè essi siano considerati conformi con le disposizioni di legge. Innanzitutto, per ovvie questioni di sicurezza i dispositivi anti abbandono devono attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo senza richiedere ulteriori azioni da parte del conducente del veicolo: è chiaro quanto un dispositivo che richieda un’azione specifica per essere operativo possa incorrere nelle stesse distrazioni di cui si parlava in principio e rivelarsi pressoché inutile.
I dispositivi anti abbandono sono capaci di rilevare, tramite sofisticati sensori, la presenza di un bambino sul seggiolino e sono collegati tramite bluetooth o simili tecnologie ad apposite app allo smartphone dei genitori. Se il dispositivo rileva la presenza di un bimbo nel veicolo ma lo smartphone a cui è connesso si allontana dall’auto, esso provvede immediatamente a dare l’allarme, attraverso – come previsto dal decreto – “segnali visivi e acustici o visivi e aptici (tattili) percepibili all’interno o all’esterno del veicolo.”
Nel caso di mancata reazione del genitore, il dispositivo anti abbandono può anche procedere ad inviare ulteriori segnalazioni quali messaggi a specifici numeri di emergenza pre impostati, fornendo anche eventualmente la posizione esatta dell’auto: si tratta di opzioni facoltative per la legge.
Le sanzioni previste
Chi, nonostante la legge ormai chiara ed i sussidi economici per adeguarvisi, fosse trovato sprovvisto dei dispositivi anti abbandono, sarà soggetto a sanzioni che vanno dagli 81 euro fino ai 326 euro, accompagnate inoltre dalla decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva è addirittura prevista la sospensione della patente da 15 giorni fino 2 mesi. Si rischia la multa non solamente se il dispositivo anti abbandono non è presente sul veicolo, ma anche se esso non è conforme alla normativa, che si tratti di un seggiolino non omologato oppure di un dispositivo indipendente non compatibile con il sistema di ritenuta in uso.